A gennaio 2024 è entrata in vigore la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi.
Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico e allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come:
- la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo;
- la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
La garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%.
Per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, in base al rating.
Riepilogando, abbiamo le seguenti percentuali di copertura:
- 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
- 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
- 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione);
- 50% per operazioni di capitale di rischio
- 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative.
- 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità
Novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai confidi “autorizzati”.
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