Titolo I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sedi
E’ costituita una società cooperativa per azioni con la denominazione “CONFIDI CONFCOMMERCIO Puglia – Società Cooperativa per azioni – Confidi”. La società sarà di seguito indicata, per brevità, Cooperativa. La Cooperativa ha sede legale nel comune di Bari e sedi secondarie nei comuni di Foggia e Taranto. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative, succursali ed uffici amministrativi o di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, in conformità delle norme vigenti.
Alla Cooperativa si applicano:
- le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l’attività d’impresa corrispondente all’oggetto sociale, in particolare l’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice Civile in materia di società cooperative;
- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile, le disposizioni sulle società per azioni.
Art. 2 – Durata
La Cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Titolo II
SCOPO ED OGGETTO SOCIALE – MUTUALITÀ
Art. 3 – Scopo mutualistico
La Cooperativa svolge la propria attività di garanzia collettiva dei fidi, come in appresso specificata, ed i servizi ad essa connessi e strumentali, secondo i principi della mutualità pura o prevalente, conformemente alle previsioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti che disciplinano l’attività sociale, senza fini di lucro, e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nello svolgimento della suddetta attività, la Cooperativa si prefigge di tutelare, assistere e favorire le imprese socie nelle loro attività economiche fornendo garanzia collettiva per l’acquisizione di finanziamenti e linee di credito e leasing nonché assistenza tecnica e finanziaria atte ad ampliarne le capacità di mercato o consolidarne la struttura.
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole dello svolgimento dell’attività. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2521 C.C. Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al principio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono essere prevalenti a norma di legge rispetto a quelli relativi a prestazioni effettuate a non soci. Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, ai sensi dell’art. 2513 primo comma C.C., documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell’anzidetto parametro. La Cooperativa è tenuta ad iscriversi nell’apposito Albo o Elenco nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2512 secondo comma C.C. La Cooperativa è altresì tenuta ad iscriversi negli Albi o Elenchi previsti dalle leggi speciali che disciplinano l’attività della Cooperativa, ed in particolare nell’elenco generale di cui all’art. 106 attualmente vigente del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ovvero ricorrendone i presupposti di legge nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del medesimo D.Lgs.
Art. 4 – Oggetto sociale
Considerata l’attività mutualistica della Cooperativa così come definita dal precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto quello di svolgere in via esclusiva o prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili depositati presso i finanziatori delle imprese socie. La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere ricerche statistiche e di mercato nonché tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Subordinatamente al verificarsi dei presupposti di legge, e quindi all’iscrizione della società nell’elenco speciale di cui all’art. 107 attualmente vigente del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 – ovvero, successivamente alla sua entrata in vigore, nell’Albo degli intermediari finanziari autorizzati di cui all’art. 106 dello stesso D. Lgs., così come sostituito dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010 – la Cooperativa potrà, inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art.13 del D.L. 269/2003 e dal Testo Unico Bancario (art. 106 e seguenti), svolgere le attività tempo per tempo normativamente consentite, previo ottenimento delle autorizzazioni e/o iscrizioni eventualmente richieste, ed in particolare potrà svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le seguenti attività;
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione di rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D. Lgs. n. 385/1993, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D. Lgs. n. 38571993 di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione .
La Cooperativa potrà infine in tal caso ed in via residuale concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.
Art. 5 – Requisiti per la mutualità prevalente
Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, descritti nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto dall’art. 2514 C.C. e dal comma 19 dell’art. 13 del D.L. 269/2003, vengono fissate le seguenti prescrizioni:
– il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;
– il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall’art. 2514 C.C.;
– il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
– l’obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell’intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato, al “Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie ai Confidi”, al quale la Cooperativa ha dato la propria adesione.
Le clausole relative alla mutualità di cui al presente articolo, unitamente alle altre contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto sempre osservate. La soppressione delle clausole di cui al comma precedente potrà essere assunta solo in sede di Assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Titolo III
CAPITALE SOCIALE
Art. 6 – Capitale sociale
La Cooperativa è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 100.000,00 (centomila), ai sensi del comma 12 dell’art. 13 del D.L. 269/2003.
Titolo IV
SOCI – ENTI SOSTENITORI
Art. 7 – Soci e sostenitori
Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa in materia di società cooperative e di confidi. Possono essere soci le micro, piccole e medie imprese, riconosciute tali dalle normativa comunitaria, siano esse in forma individuale o societaria, anche cooperativa, iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese della Regione Puglia e delle Regioni limitrofe, i consorzi, le società consortili e cooperative intercorrenti tra le medesime imprese, purché iscritte negli stessi registri. Possono essere altresì soci i liberi professionisti esercenti l’attività in forma individuale o associata, anche societaria, residenti nel medesimo territorio, nei limiti stabiliti eventualmente dalla Banca d’Italia.
Non possono essere soci le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali o che abbiano, in proprio o tramite altro soggetto giuridico, di cui facciano od abbiano fatto parte, pendenze economiche con la Cooperativa o le abbiano causato perdite non risarcite: il tutto salva diversa deliberazione assunta dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
Alla Cooperativa possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
Ai soci cooperatori non si applicano comunque i limiti minimi e massimi di conferimento previsti dall’art. 2525 del Codice Civile.
Le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria e le imprese di maggiori dimensioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 13 del D.L. 269/2003, possono sostenere l’attività della Cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10 dello stesso art. 13 divenendo sostenitori della Cooperativa, senza tuttavia assumere la qualità di soci e senza poter fruire dell’attività sociale. La maggioranza della compagine sociale dovrà essere formata da imprese iscritte presso le Camere di Commercio Industria ed Artigianato della Puglia.
Art. 8 – Domanda di ammissione
I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione della Cooperativa, che delibera ai sensi dell’art. 2528 C.C.
La domanda deve essere formalizzata utilizzando l’apposita modulistica e deve contenere l’obbligo ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni, che l’aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne preso visione, nonché le deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda l’aspirante socio deve indicare il numero delle azioni che sottoscrive; deve inoltre impegnarsi al pagamento dell’eventuale sovrapprezzo nonché dell’eventuale contributo spese di ammissione o equivalente. Intervenuta l’adesione, l’eventuale sovrapprezzo e l’eventuale contributo spese ammissione non sono in alcun caso rimborsabili. Il Consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento integrativo.
L’aspirante socio acquista la qualifica di socio alla data della deliberazione di ammissione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con qualsiasi mezzo che ne garantisca la conoscenza. In tal caso, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Art. 9 – Diritti ed obblighi dei soci
La costituzione e l’esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2516 C.C.
I soci hanno diritto di:
partecipare alle riunioni dell’Assemblea relative alle deliberazioni sociali ed alle elezioni delle cariche sociali;
usufruire della garanzia, dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Cooperativa, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscano alla gestione sociale;
esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e ottenere estratti a proprie spese;
esaminare ai sensi dell’art. 2545 bis C.C. ed attraverso un loro rappresentante i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, quando ne facciano richiesta almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.
I diritti di cui all’ultimo punto non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:
a concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle azioni;
al versamento dell’eventuale contributo spese di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altre commissioni nelle misure fissate dal Consiglio di amministrazione;
a versare, oltre agli importi dell’azione sottoscritta e del contributo spese di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea su proposta degli amministratori;
ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali;
a cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
versare ogni altro importo dovuto a vario titolo alla Cooperativa.
Il beneficiario della garanzia è obbligato a versare una somma proporzionale all’importo della stessa e comunque non inferiore a quanto eventualmente stabilito in materia dalla normativa della Regione Puglia. La determinazione della misura, le modalità nonché l’applicazione di tali versamenti sono attribuite al Consiglio di amministrazione e potranno essere dallo stesso articolate e variate in relazione ad esigenze tecniche. E’ fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno in proprio capo dei requisiti per fare parte della Cooperativa.
Le imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche degli atti costitutivi o degli statuti nonché le variazioni nei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza nei rapporti con la Cooperativa.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
a) per recesso, esclusione, morte del titolare fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 13 e cancellazione dal registro delle imprese, per le imprese in forma individuale;
b) per recesso, esclusione, o cancellazione dal registro delle imprese per le imprese costituite in forma societaria.
c) per chiusura della partita IVA per i liberi professionisti o cancellazione o radiazione dall’albo professionale di appartenenza. La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
Permane in ogni caso l’obbligo del socio di adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa, nonché con gli enti finanziatori, supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale fino alla loro definitiva estinzione.
Art. 11 – Recesso del socio
Il socio può recedere dalla Cooperativa nei casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere parziale e va esercitato nei modi previsti dall’art. 2532 C.C. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale di Bari. Il recesso, sia per quanto attiene il rapporto sociale che quello mutualistico, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. E’ precluso il recesso al socio che abbia in essere operazioni garantite dalla Cooperativa. Stante l’intrasferibilità delle azioni di cui all’art. 16 e fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, il socio ha facoltà di recedere con semplice preavviso di 90 giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ammissione del socio nella società.
Art. 12 – Esclusione
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
– che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
– che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
– che abbia in corso procedure concorsuali liquidatorie o che abbia, in proprio o tramite altro soggetto giuridico di cui faccia od abbia fatto parte, pendenze economiche con la Cooperativa o le abbia causato perdite non risarcite: il tutto salvo diversa deliberazione assunta dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
– che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento delle quota sottoscritta od i pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo; che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori, comunicata al socio destinatario mediante raccomandata ed ha effetto dalla comunicazione di esclusione. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale di Bari nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Art. 13 – Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto:
– alla liquidazione della quota secondo quanto disposto dall’art. 2535 C.C., salvo quanto disposto dal precedente art. 7, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra – – idonea documentazione dalla quale risulti che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione;
– a subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del presente statuto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 – Liquidazione delle azioni
In caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, al valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e al netto di eventuali posizioni debitorie ed obbligazioni del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.
Non sono in ogni caso rimborsabili:
a) il sovrapprezzo eventualmente versato;
b) le azioni e/o quote parti del loro valore, derivanti dall’imputazione a capitale sociale di riserve o fondi di qualsiasi genere o comunque derivanti da aumenti gratuiti di capitale sociale;
c) le azioni attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si è verificata la perdita della qualità di socio. Le azioni relative ai soci deceduti, receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa con accantonamento a riserva.
Titolo V
PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 15 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile e non può essere inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi dell’art. 13 del D.L. 269/2003 ed è costituito da un numero illimitato di azioni, del valore nominale ciascuna di euro 250,00, nonché, in attuazione dell’art. 1 comma 881 della L.296/2006, dall’imputazione delle risorse proprie costituite da fondi rischi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici;
b) dalla eventuale riserva formata dai sovrapprezzi versati;
c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di esercizio;
d) dagli utili di esercizio;
e) dai fondi rischi indisponibili;
f) dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa compresi i conferimenti della Regione Puglia o di altri Enti o Soggetti privati o pubblici, nazionali o europei, a tale scopo destinati;
g) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
h) dal fondo costituito dai versamenti effettuati dai soci all’atto della concessione delle garanzie e con le azioni non restituite a seguito dell’avvenuta prescrizione.
Art. 16 – Azioni
La Cooperativa è a capitale variabile. Le azioni sono nominative e non sono frazionabili; non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo, né essere cedute. Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni comunque sorte in capo ai soci nei confronti della medesima. La partecipazione sociale complessiva di ciascuna impresa socia – ancorché soggetto diverso da persona fisica o autore di conferimento di beni in natura o di crediti – non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell’interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli artt. 2525, comma 3 e 2545-ter del Codice Civile. L’importo dell’azione, dell’eventuale sovrapprezzo e del contributo spese di ammissione dovrà essere versato con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Le azioni non sono rappresentate da titoli o certificati azionari e la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel relativo libro dei soci.
Art. 17 – Patrimonio netto
Il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo del fondo rischi di cui al precedente art. 15, non può essere inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila); dell’ammontare minimo dell’anzidetto patrimonio almeno un quinto deve essere apportato dai soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento dell’ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulla garanzia prestata.
Art. 18 – Diminuzione del patrimonio netto e del capitale sociale
Quando in occasione dell’approvazione del bilancio risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo di cui al precedente art. 17, gli amministratori sottopongono all’assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio non si è ridotto a meno di un terzo di tale minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del capitale sociale ovvero il versamento di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo definendone termini e modalità; in caso diverso, deve deliberare lo scioglimento della Cooperativa. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo di cui all’art. 15 lettera a), gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al suddetto minimo o lo scioglimento della Cooperativa.
Art.19 – Destinazione del Patrimonio sociale
Il Patrimonio sociale, qualunque sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di cui al precedente art. 4.
Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio con l’osservanza delle relative disposizioni di legge. Gli amministratori ed i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento al bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, conformemente a quanto previsto dall’art. 2364 2° comma C.C.; in questo caso gli amministratori segnalano, nella relazione al bilancio, le ragioni del maggior termine. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali e può destinarli, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. E’ fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa o nei casi di perdita della qualità di socio. Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all’atto del suo scioglimento; è inoltre fatto divieto di remunerare il capitale. Gli utili di esercizio, le riserve indivisibili ed i fondi di cui agli articoli precedenti sono indivisibili.
Art. 21 – Responsabilità per le obbligazioni
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.
Titolo VI
ORGANI SOCIALI E FUNZIONI TECNICHE
Art. 22 – Organi sociali
Sono organi della Cooperativa:
– l’Assemblea generale e le Assemblee separate dei soci;
– il Consiglio di amministrazione;
– il Presidente del Consiglio di amministrazione;
– il Collegio sindacale.
Sono funzioni tecniche della Cooperativa i Comitati tecnici e il Direttore generale.
Art. 23 – Assemblea dei soci
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede legale o secondaria della Cooperativa, purché in Italia. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. L’Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori. Le deliberazioni devono essere documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.
Art. 24 – Assemblee separate
L’assemblea generale dei soci dovrà sempre essere preceduta – a pena di annullabilità della relativa delibera – dalla convocazione e dallo svolgimento delle assemblee provinciali separate previste nell’art. 2540 c.c.
Le assemblee separate sono previste in relazione alla distribuzione territoriale; in particolare è prevista un’assemblea separata cui possono partecipare i soci la cui impresa ha sede legale nella Puglia settentrionale (provincie di Foggia, Barletta-Andria-Trani, il Comune di Bari e l’ambito territoriale dei Comuni del Nord-barese, specificatamente indicati nel regolamento sulle assemblee separate) che si riunirà di regola a Foggia, ed un’altra assemblea separata cui possono partecipare i soli soci la cui impresa ha sede legale nella Puglia meridionale (provincie di Taranto, Brindisi, Lecce e l’ambito territoriale dei Comuni del sud-barese, specificatamente indicati nel regolamento sulle assemblee separate) che si riunirà di regola a Taranto. I soci la cui impresa ha sede legale in una diversa Regione partecipano all’Assemblea separata, che si svolge nel territorio in cui hanno effettuato l’iscrizione. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo.
Le assemblee separate:
– sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell’assemblea generale;
– il luogo dell’adunanza deve essere fissato in un comune della rispettiva provincia di competenza;
– devono svolgersi in date differenti tra loro, purché entrambe con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea generale;
– sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per l’assemblea generale dei soci;
– sono rispettivamente presiedute dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.
Hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee separate coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero e l’ammontare delle azioni sottoscritte. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare a norma di legge. Il socio può farsi rappresentare da altro socio con diritto di voto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, come disposto dall’art. 2372 C.C., mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate. Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione e con le modalità previste dall’art. 2538 sesto comma C.C. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di un socio nelle assemblee separate che precedano l’Assemblea ordinaria, e cinque soci nelle assemblee separate che precedano l’Assemblea straordinaria. Le votazioni hanno luogo di regola per alzata di mano, con prova e controprova, o con altre modalità di voto palese, determinate dall’ufficio di Presidenza. Le assemblee separate deliberano su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all’assemblea generale. I delegati devono essere soci della Cooperativa, presenti personalmente alle sedute di nomina con accettazione della nomina stessa. Ad ognuna delle assemblee separate, indipendentemente dal numero dei soci partecipanti, spetta la nomina di un numero di delegati che parteciperanno all’assemblea generale, pari ad un delegato ogni 200 soci -o frazione di 200- aventi diritto di voto, la cui impresa ha sede nel territorio di competenza; spetta inoltre un delegato ogni 50 soci presenti in assemblea ed aventi diritto di voto. I delegati saranno portatori, nell’assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all’assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall’assemblea separata. Per le nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione i delegati sono portatori nell’assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato. Non può essere nominato delegato chi ricopre la carica di amministratore della Cooperativa o chi ne sia dipendente. Il verbale dell’assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell’assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee. Se la materia su cui delibera l’assemblea separata è di competenza dell’assemblea straordinaria, si applicano integralmente le relative disposizioni, ed il relativo verbale deve essere redatto da un notaio. All’assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate, senza che spetti loro diritto di voto. Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Art. 25 – Convocazione dell’Assemblea
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca l’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, e le relative assemblee separate di cui al precedente articolo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’avviso di convocazione deve essere affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione presso la sede legale e le sedi secondarie della Cooperativa, e pubblicato nello stesso termine su quotidiano/i ad ampia diffusione locale, oppure, in alternativa alla pubblicazione sui quotidiani, inoltrato a ciascun socio con lettera raccomandata, o comunicazione via fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso, almeno dieci prima della data fissata per la prima convocazione dell’assemblea separata alla quale il socio ha diritto di partecipare. Gli amministratori sono tenuti a convocare senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, l’Assemblea generale e le relative assemblee separate, quando ne sia fatta domanda scritta, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un trentesimo della totalità dei soci.
Art. 26 – Diritto di voto e di intervento nell’Assemblea generale
Nell’assemblea generale hanno diritto di intervento e di voto i soci delegati dalle singole assemblee separate. I delegati saranno portatori, nell’assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all’assemblea separata che li ha espressi. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto da parte dei delegati, gli stessi sono responsabili nei confronti dei rispettivi deleganti del voto espresso nell’Assemblea generale. Anche nell’Assemblea generale hanno diritto di voto solo i soci delegati che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione e con le modalità previste dall’art. 2538 sesto comma C.C. Le votazioni hanno luogo di regola per alzata di mano, con prova e controprova, o con altre modalità di voto palese, stabilite dall’ufficio di Presidenza. Per la nomina degli Organi sociali è sufficiente la maggioranza dei voti presenti. All’assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate, senza che spetti loro diritto di voto.
Art. 27 – Costituzione e quorum deliberativo
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, e le relative assemblee separate, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o delegati, salvo che per l’elezione degli Organi sociali ove è sufficiente la maggioranza relativa. Tuttavia per lo scioglimento, la liquidazione, la fusione e la scissione della società, e per quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 5 del presente statuto, l’Assemblea straordinaria, e le relative assemblee separate, deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un decimo degli aventi diritto.
Art. 28 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria, unitamente alle relative assemblee separate, è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, conformemente a quanto previsto dall’art. 2364, secondo comma C.C. In questo caso gli amministratori segnalano, nella relazione al bilancio, le ragioni del maggior termine.
L’Assemblea ordinaria:
– approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite, che non comportino modifiche statutarie;
– previa determinazione del loro numero, nomina e revoca gli amministratori;
– nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale;
– determina il compenso degli amministratori, dei componenti i Comitati tecnici, dei sindaci;
– delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
– delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2528, quarto comma C.C.;
– delibera, in ordine al controllo contabile, conformemente a quanto previsto dall’art. 2409, quarto comma C.C.;
– approva gli eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di amministrazione, di cui all’art. 2521 ultimo comma C.C., con le maggioranze dell’assemblea straordinaria, previste dal presente statuto;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell’assemblea nonché sugli altri oggetti relativi alla gestione dell’attività sociale, sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
– delibera sull’applicazione e sulla misura dell’eventuale sovrapprezzo dell’azione.
Art. 29 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modifiche dello statuto, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento e liquidazione della Cooperativa;
– delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
– delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
Art. 30 – Consiglio di amministrazione
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, nominati dall’assemblea dei soci, di cui il quaranta per cento su designazione, in misura paritaria, della Confcommercio di Taranto e di Foggia, in qualità di enti sostenitori, e fintanto che permanga tale qualità. Nel caso in cui si renda obbligatoria, per effetto di norme e convenzione regionali, la nomina di un ulteriore componente, il numero massimo di consiglieri sarà pari a dieci. La designazione dell’ulteriore componente, in tal caso, spetterà alla Regione Puglia. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione è riservata alla Assemblea dei soci. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti dalla Legge o dalle Autorità di Vigilanza per rivestire la carica di amministratori di Confidi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche,conformemente a quanto previsto dall’art. 2542 C.C.. I membri del Consiglio di amministrazione di nomina e designazione assembleare, sono nominati secondo un criterio di designazione territoriale, proporzionale alla distribuzione nelle due zone territoriali delle imprese socie e in particolare il totale dei membri sarà proporzionalmente nominato dai soci la cui impresa ha sede legale nella Puglia settentrionale e da quelli la cui impresa ha sede legale nella Puglia meridionale. Compete all’Assemblea dei soci la determinazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione tra il minimo e il massimo indicati nel primo comma del presente articolo. Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea dei soci si ricorrerà al sistema del voto di lista, con formazione di più liste separate, ognuna rappresentativa delle imprese socie aventi sede legale nei diversi territori; tali liste dovranno depositarsi presso la sede legale e quella secondaria almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei soci convocati per la nomina. A pena di nullità, ogni lista dovrà essere composta da un numero di candidati pari a quello da nominare, dovrà essere sottoscritta da tutti i candidati di cui si compone e contenere l’indicazione del territorio rappresentato. Le votazioni saranno effettuate separatamente per ogni territorio; risulteranno eletti come amministratori i componenti delle due liste separate relative ai territori che avranno ottenuto il maggiore numero di voti validi, computando esclusivamente quelli espressi da parte del rispettivo territorio provinciale. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-presidente, espressione del territorio diverso da quello del Presidente; Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiori al limite massimo eventualmente inderogabilmente stabilito dalla legge. Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono dipendenti o sindaci della Cooperativa.
Per poter essere nominati consiglieri di amministrazione della Cooperativa, oltre ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa sulle cooperative e sulle società per azioni e fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile in materia, i componenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre possedere -a pena di ineleggibilità e/o decadenza- i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale della Banca d’Italia, o dalla normativa tempo per tempo vigente in ordine ai requisiti dei membri dell’Organo amministrativo in relazione agli Albi o Elenchi ai quali la Cooperativa dovesse essere anche in futuro iscritta. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall’Assemblea dei soci, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, mediante cooptazione dei membri necessari su indicazione degli amministratori già nominati dal medesimo territorio provinciale. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva e quelli nominati dall’Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea dei soci, si dovrà considerare decaduto l’intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l’Assemblea per nominare il nuovo Consiglio di amministrazione. In caso di sopravvenuta mancanza di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
Art. 31 – Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione ha tutte le attribuzioni ed i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, eccetto quelli riservati all’Assemblea dei soci per legge o per statuto. Tra gli altri ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
– verifica e determina, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data dell’Assemblea dei soci, le eventuali variazioni intervenute nella compagine sociale nel rapporto numerico tra i soci dei due territori, rilevanti al fine della nomina dei membri del Consiglio stesso;
– elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente;
– convoca le Assemblee dei soci e dà esecuzione alle loro delibere;
– delibera sull’ammissione, sul recesso e sull’esclusione dei soci;
– redige i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di cui all’art. 2521 C.C. ed approva i regolamenti non di competenza dell’assemblea;
– redige il bilancio e la relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– determina gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell’organizzazione della Cooperativa;
– fissa l’ammontare dell’eventuale contributo spese di ammissione e delle eventuali commissioni che ogni socio è tenuto a versare in relazione alle garanzie ed ai servizi ottenuti;
– conferisce procure speciali per determinati atti o categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti della Cooperativa;
– designa i due Comitati Tecnici di cui al successivo art. 35, rappresentativi dei territori, nominandone i membri, tra cui il Presidente e il Vice-presidente che svolgeranno rispettivamente le funzioni di Presidente;
– può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie al Direttore Generale ed ai Direttori di Area;
– fatto salvo quanto appena previsto e ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
– conferisce, ove necessario od opportuno, mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
– determina, sentito il parere del Collegio dei sindaci, il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati specifici compiti, ai sensi dell’art. 2389 C.C.;
– nomina il Direttore generale e due Vice-direttori, responsabili delle sedi secondarie di Foggia e Taranto;
– assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l’inquadramento contrattuale;
– delibera in materia di convenzioni con gli istituti di credito, società finanziarie/leasing ed altri soggetti per il raggiungimento dei fini della Cooperativa;
– delibera sulla partecipazione a consorzi regionali o nazionali nonché ad altri enti e società aventi scopo identico od affine, con il fine di potenziare l’attività della Cooperativa;
– istituisce, trasferisce e sopprime sedi operative, succursali ed uffici amministrativi o di rappresentanza;
– delibera la cessione o l’acquisto di aziende o di rami d’azienda;
– delibera su tutti gli atti relativi all’oggetto sociale della Cooperativa, compresi acquisti, vendite e permute di beni immobili e mobili e di diritti reali, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e amichevoli composizioni, azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione, ogni atto ed operazione nei rapporti con istituti od uffici pubblici;
– accetta contributi e donazioni.
Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Art. 32 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, sia nelle sede legale che altrove, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori. Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell’intero Collegio sindacale, sono valide anche senza la preventiva convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi saranno presiedute dal consigliere più anziano. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso da chi presiede la seduta. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che ne cura la redazione. E’ necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione per:
– la cessione o l’acquisto di aziende o di rami d’azienda;
– il trasferimento della sede legale in altro comune nel territorio nazionale;
– l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi operative;
– il conferimento di deleghe;
– l’acquisto o la vendita di beni immobili, la concessione di ipoteche;
– la nomina del Direttore generale.
La deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione verifica e determina le eventuali variazioni intervenute nella compagine sociale nel rapporto numerico tra i soci dei due territori rilevanti al fine della nomina dei membri del Consiglio stesso, è pubblicata su quotidiano/i a ampia diffusione locale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea convocata per la nomina degli amministratori. E’ ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
– sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
In tal caso l’adunanza si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 33 – Presidente, rappresentanza e firma sociale
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza od impedimento le attribuzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi, spettano al consigliere più anziano. La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore generale ed ai dipendenti, per singoli atti o, stabilmente, per categorie di atti.
Art. 34 – Collegio sindacale e controllo contabile.
Il Collegio sindacale è composto da non più di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea che ne nomina il Presidente. Per il primo mandato triennale i componenti sono, per un numero pari a tre, espressione del Confidi di Taranto precedente alla fusione, per un numero di due, espressione del Confidi di Foggia precedente alla fusione. Il presidente è espressione del Confidi di Foggia partecipante alla fusione. Essi vengono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente al momento della nomina. I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
Al Collegio sindacale viene attribuito anche il controllo contabile, salvo che per legge o per diversa volontà dell’assemblea ordinaria esso sia demandato ad un revisore contabile od a una società di revisione di cui all’art. 2409 bis C.C.
Art. 35 – Comitati Tecnici
Presso le sedi secondarie di Foggia e Taranto sono istituiti due Comitati Tecnici, competenti rispettivamente per l’area Puglia settentrionale e l’area Puglia meridionale. Ciascun Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente e dal Vice-presidente e composto da un numero di altri membri non inferiore a quattro e non superiore a undici, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra soggetti esterni al Consiglio, rappresentativi del territorio. Il Comitato Tecnico viene convocato dal suo Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le mansioni spettano al membro più anziano di età. Il Comitato Tecnico ha competenza ad esprimere parere non vincolante sulle istruttorie di garanzia. Le deliberazioni del Comitato sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Le mansioni di segretario sono svolte dal Direttore di area o, in caso di impedimento, da un dipendente della Cooperativa.
Art. 36 – Compiti ed attribuzioni del Direttore generale
Al Direttore generale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell’attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa. Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell’attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore generale della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età tra i Direttori d’area. Il Direttore generale potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli dal Consiglio di amministrazione.
Titolo VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 37 – Scioglimento e liquidazione
L’assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotto soltanto il capitale sociale versato dai soci, al netto tuttavia di eventuali sovrapprezzi pur versati dagli stessi soci e di aumenti di capitale a titolo gratuito comunque effettuati che in nessun caso potranno essere restituiti ai soci, atteso il divieto assoluto di distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma di cui all’art. 13 comma 18 del D.L. n. 269/2003, fatte salve eventuali disposizioni speciali di leggi tempo per tempo vigenti, dovranno essere devolute a favore del “Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie “, cui la Cooperativa aderisce, ai sensi del comma 19 dell’art. 13 del D.L. 269/2003. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell’art. 2494 C.C. presso un istituto di credito con l’indicazione del cognome e nome del socio.
Titolo VIII
REGOLAMENTI
Art. 38 – Regolamenti interni
L’Assemblea ordinaria provvede ad approvare i regolamenti interni di cui all’art. 28 e 31 del presente statuto, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento della Cooperativa. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti potranno disciplinare:
– il rapporto tra Cooperativa, soci e sostenitori;
– le procedure per lo svolgimento delle adunanze degli organi sociali;
– le modalità per l’elezione degli organi sociali;
– il funzionamento del Comitato Esecutivo;
– il ruolo del Direttore generale e dei Vice-direttori della Cooperativa.
Titolo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39 – Controversie
Le controversie insorgenti tra i soci e la società relative ai rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sono di competenza del Tribunale ove ha la sede legale la Cooperativa. Per le controversie in materia di richiesta e rilascio di garanzia i richiedenti ed i beneficiari possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Art. 40 – Disciplina transitoria
In deroga a quanto previsto nell’art. 30, il Consiglio di amministrazione, limitatamente al primo mandato successivo alla fusione tra il Confidi di Foggia e quello di Taranto, è composto da un numero di nove membri, di cui due designati dalla Confcommercio di Foggia, due designati dalla Confcommercio di Taranto, due, tra cui il Vice-presidente, espressione del Confidi di Foggia precedente alla fusione e tre, tra cui il Presidente, espressione del Confidi di Taranto precedente alla fusione.